Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9;
RENDE NOTO
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese di novembre p.v.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
1) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi.
Il modulo della domanda e disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione Sportello Telematico Polifunzionale / Servizi Demografici oppure presso l’ufficio Elettorale del Comune.
Il Sindaco
f.to Dott. Emilio DI PUMPO
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2024, 18:49